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FAQ Tirocini

Trattamento fiscale dell'indennità di tirocinio

In Italia, non costituendo il tirocinio un rapporto di lavoro subordinato, non è possibile definire la somma erogata dal soggetto ospitante «stipendio» o «retribuzione», ma si parla di somme che vengono corrisposte a titolo di indennità, assegno di studio, premio o rimborso spese.

 

Le aziende chiamano quasi sempre la somma conferita ai tirocinanti “rimborso spese”, intendendo con questo termine un forfait mensile. Si tratta in realtà di un termine improprio e sarebbe più corretto parlare di “indennità” (come previsto dalla normativa in materia di tirocini extracurriculari), “premio” o “assegno di studio” ed usare il termine “rimborso spese” solo dietro presentazione dei documenti giustificativi (per esempio, biglietti ferroviari) e relativi alle spese precedentemente concordate sostenute per conto delle aziende.

 

A livello fiscale tutte queste modalità sono redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50 co. 1, lett. c), DPR n. 917/1986 TUIR - ris. A.E. n. 95/E/2002). Tuttavia «indennità/premi o assegni di studio» e «rimborsi spese» sono due cose differenti e differente è anche il trattamento tributario che subiscono.

 

Ad indennità/premi o assegni di studio si applica trattenuta Irpef lorda con aliquota minima del 23% per somme fino a 15mila euro, nonché detrazioni dall’imposta lorda rapportate al periodo di lavoro nell’anno. I soggetti ospitanti devono preliminarmente richiedere ai percettori una dichiarazione (autocertificazione), al fine di procedere ad un corretto calcolo delle trattenute. L’azienda ospitante trattiene già gli oneri fiscali (Irpef più eventuali altre imposte locali) all’atto dell’erogazione.

 

Per quanto riguarda invece i rimborsi spese effettuati, non danno luogo ad operazioni fiscalmente rilevanti (articoli 51 e 52 del TUIR sopra citato). «Indennità/premi o assegni di studio» e «rimborsi spese» non sono soggetti a contribuzione previdenziale. Ad esempio, per un tirocinante che riceva un premio complessivo di 5000 euro per tirocinio della durata di 12 mesi l’Irpef al 23% dovrebbe decurtare di 1150 euro questa somma, ma grazie alle detrazioni previste dal TUIR sopra citato, la somma rimane invariata. Dunque fino alla somma di 8500 euro all’anno (quindi circa 708 euro al mese) non vengono attuate trattenute fiscali. A fine tirocinio ovvero a fine anno il sostituto d’imposta (soggetto ospitante) dovrà operare il conguaglio fiscale ai sensi dell’art. 23 D.P.R. 600/1973 ed entro il 28/02 di ciascun anno il sostituto d’imposta dovrà consegnare al dipendente la Certificazione CUD indicante i redditi erogati e le ritenute operate. Le borse di studio per Tirocini Erasmus non sono invece soggette a tassazione.

 

In caso di tirocini all’estero il trattamento fiscale dipende dalla normativa locale del paese ospitante presso cui il tirocinio si svolge. La verifica e l’applicazione del quadro normativo sono responsabilità del soggetto ospitante.

COB/UNILAV - Comunicazione obbligatoria di avvio tirocinio

Solo in caso di richiesta attivazione di tirocinio extracurriculare, con laureati, verrà richiesto al soggetto ospitante di caricare anche la COB/UNILAV - Comunicazione di Avvio Tirocinio tramite portale SIUL.

 

Nella comunicazione occorrerà indicare i seguenti dati:

  • la posizione INAIL stanziata dal Politecnico di Milano come infortuni "gestione per conto" dello Stato di cui al D.P.R. 30/06/1965 n°1124 capo III;
  • il numero di PAT INAIL: tanti zeri quante sono le caselle e nelle note, invece, la voce "gestione per conto dello Stato";
  • la polizza per responsabilità civile stanziata dal Politecnico di Milano n° 505683046 accesa presso Allianz S.p.A., Agenzia di MILANO FILIBERTO;
  • P. IVA 04376620151 - CF 80057930150.

 

La COB/UNILAV non è invece da effettuare in caso di tirocinio curriculare, attivato con studenti.

Permessi di soggiorno

I soggetti ospitanti possono assumere giovani laureati con permesso di soggiorno per motivi di studio senza rientrare nelle quote del decreto flussi.

 

Può infatti essere richiesta la conversione del permesso di studio in un permesso per lavoro subordinato, attraverso una procedura semplificata e senza quote numeriche (ex art. 39, comma 7 del D.Lgs. 286/98). Questo consente alle imprese di integrare rapidamente giovani professionisti internazionali nei propri team, senza vincoli legati al Decreto Flussi. La domanda va presentata online sul sito del Ministero dell'Interno.

 

I soggetti ospitanti possono inoltre ospitare studenti e laureati in tirocinio sia prima che dopo la laurea fintanto che il loro permesso di soggiorno per studio/attesa occupazione è ancora valido.

 

Non essendo il tirocinio un rapporto di lavoro non sussiste il limite delle 20 ore settimanali previsto per i contratti di lavoro.

 

Nel caso di tirocini all’estero è compito del futuro tirocinante informarsi per tempo, con il supporto del soggetto ospitante, sull’eventuale documentazione necessaria all’ingresso e alla permanenza nel paese ospitante nel rispetto della normativa vigente.

Tirocini professionali ed Esami di Stato

Dal 2020, anche in Lombardia e nelle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara è possibile svolgere un Tirocinio Professionale per sostituire la prova pratica dell’Esame di Stato [1].

 

Se sei un laureato in Architettura o Ingegneria Edile-Architettura al Politecnico di Milano e sei interessato a sostenere l’Esame di Stato, puoi usufruire dell’accordo firmato tra il Politecnico di Milano, la Consulta degli Architetti Lombardi, l’Ordine APPC di Cremona e di Lodi e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Novara e del Verbano, Cusio, Ossola.

 

Il Tirocinio Professionale:

  • si svolge interamente dopo la laurea 
  • deve durare da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 12 mesi, per un periodo di 900 ore. (Ricorda però che dovrai terminarlo prima di iscriverti all’Esame di Stato!) 
  • può svolgersi presso un Soggetto Ospitante pubblico o privato.

 

Ogni Ordine degli Architetti aderente all’accordo raccoglie e seleziona i soggetti ospitanti di propria competenza territoriale e fornisce i documenti per l’avvio del tirocinio.

 

Il Politecnico di Milano stanzia le coperture assicurative per lo svolgimento del tuo tirocinio (copertura infortuni e responsabilità civile) e sarà la sede di svolgimento dell’Esame di Stato.

 

Il percorso del Tirocinio Professionale:

  1. Verifica l’elenco dei Soggetti Ospitanti accreditati riportati all’interno della sezione “Tirocinio” del sito dell’Ordine territoriale di tuo interesse
  2. Contatta i Soggetti Ospitanti di tuo interesse
  3. Una volta trovato un accordo, scarica dal sito dell’Ordine il format del Progetto Formativo, compilalo con il Soggetto Ospitante e firmatelo. Il Progetto Formativo va trasmesso all’Ordine con qualche giorno di anticipo sulla data di inizio Tirocinio, per ricevere approvazione e controfirma del Coordinatore nominato dall’Ordine
  4. L’Ordine ti inserisce nel registro dei Tirocinanti e puoi iniziare il Tirocinio!
  5. Durante il Tirocinio stendi il tuo portfolio [2], che trasmetterai all’Ordine insieme alla relazione finale [3] entro 90 giorni dalla fine del Tirocinio
  6. Ricevi dall’Ordine la validazione del Tirocinio e l’attestato di effettuazione da consegnare al Politecnico, che sarà sede del tuo Esame di Stato.

 

[1] relativamente alle professioni individuate nelle Sezioni A e B dell’Albo professionale, di cui al D.P.R. n.328/2001

[2] vedi format nel Regolamento del Tirocinio professionale pubblicato sul sito dell’Ordine

[3] vedi format nel Regolamento del Tirocinio professionale pubblicato sul sito dell’Ordine