In Italia, non costituendo il tirocinio un rapporto di lavoro subordinato, non è possibile definire la somma erogata dal soggetto ospitante «stipendio» o «retribuzione», ma si parla di somme che vengono corrisposte a titolo di indennità, assegno di studio, premio o rimborso spese.
Le aziende chiamano quasi sempre la somma conferita ai tirocinanti “rimborso spese”, intendendo con questo termine un forfait mensile. Si tratta in realtà di un termine improprio e sarebbe più corretto parlare di “indennità” (come previsto dalla normativa in materia di tirocini extracurriculari), “premio” o “assegno di studio” ed usare il termine “rimborso spese” solo dietro presentazione dei documenti giustificativi (per esempio, biglietti ferroviari) e relativi alle spese precedentemente concordate sostenute per conto delle aziende.
A livello fiscale tutte queste modalità sono redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50 co. 1, lett. c), DPR n. 917/1986 TUIR - ris. A.E. n. 95/E/2002). Tuttavia «indennità/premi o assegni di studio» e «rimborsi spese» sono due cose differenti e differente è anche il trattamento tributario che subiscono.
Ad indennità/premi o assegni di studio si applica trattenuta Irpef lorda con aliquota minima del 23% per somme fino a 15mila euro, nonché detrazioni dall’imposta lorda rapportate al periodo di lavoro nell’anno. I soggetti ospitanti devono preliminarmente richiedere ai percettori una dichiarazione (autocertificazione), al fine di procedere ad un corretto calcolo delle trattenute. L’azienda ospitante trattiene già gli oneri fiscali (Irpef più eventuali altre imposte locali) all’atto dell’erogazione.
Per quanto riguarda invece i rimborsi spese effettuati, non danno luogo ad operazioni fiscalmente rilevanti (articoli 51 e 52 del TUIR sopra citato). «Indennità/premi o assegni di studio» e «rimborsi spese» non sono soggetti a contribuzione previdenziale. Ad esempio, per un tirocinante che riceva un premio complessivo di 5000 euro per tirocinio della durata di 12 mesi l’Irpef al 23% dovrebbe decurtare di 1150 euro questa somma, ma grazie alle detrazioni previste dal TUIR sopra citato, la somma rimane invariata. Dunque fino alla somma di 8500 euro all’anno (quindi circa 708 euro al mese) non vengono attuate trattenute fiscali. A fine tirocinio ovvero a fine anno il sostituto d’imposta (soggetto ospitante) dovrà operare il conguaglio fiscale ai sensi dell’art. 23 D.P.R. 600/1973 ed entro il 28/02 di ciascun anno il sostituto d’imposta dovrà consegnare al dipendente la Certificazione CUD indicante i redditi erogati e le ritenute operate. Le borse di studio per Tirocini Erasmus non sono invece soggette a tassazione.
In caso di tirocini all’estero il trattamento fiscale dipende dalla normativa locale del paese ospitante presso cui il tirocinio si svolge. La verifica e l’applicazione del quadro normativo sono responsabilità del soggetto ospitante.
